Dormiva ubriaco in macchina, a processo per guida in stato di ebbrezza: il giudice lo assolve

L’uomo aveva posteggiato e il motore era spento. Patente sospesa e il pm aveva chiesto la condanna: ecco perché il giudice ha ribaltato tutto 

Gigi Sosso
Assolto un uomo fermato per guida in stato di ebbrezza mentre dormiva nel furgone
Assolto un uomo fermato per guida in stato di ebbrezza mentre dormiva nel furgone

 

Dormiva con la testa appoggiata allo sterzo. Non aveva parcheggiato benissimo, ad ogni modo non gli hanno contestato la posizione, semmai la guida in stato di ebbrezza.

La pattuglia l’ha svegliato e si è accorta che il cittadino bosniaco residente a Ponte di Piave, L.D. presentava uno o più sintomi dell’ebbrezza alcolica. L’alcotest non ha mentito, rilevando un valore oltre 1,5 grammi per litro di sangue e l’uomo è stato portato a processo, salvo poi essere assolto perché il fatto non sussiste. Formula dubitativa.

La vicenda è del 27 dicembre 2023, a Belluno. L’uomo era alla guida di un furgone Fiat Ducato, quando ha posteggiato, dopo aver consumato un pasto. Si è messo a dormire, probabilmente ritenendo di non essere in grado di guidare il veicolo ed era convinto di fare un gesto responsabile. Improvvisamente le forze di polizia l’hanno destato e poi sottoposto all’esame dell’etilometro.

Ha soffiato 1,65 al primo tentativo e 1,78 al secondo, risultando indiscutibilmente ubriaco. Ci mancava solo un decreto penale di condanna. L.D. è andato a processo e il pubblico ministero Maria Luisa Pesco ha anche chiesto la condanna con arresto, ammenda e sospensione della patente, dopo che il documento di guida gli era già stato sospeso per sei mesi, vista la contestazione mossa.

Il difensore Eugenio Ponti ha arringato in direzione completamente contraria. Il furgone era fermo, la chiave si trovata nel quadro dell’accensione ma il motore era spento e il conducente stava beatamente dormendo. Può anche darsi che, prima di addormentarsi, avesse bevuto, ma non stava dando fastidio a nessuno e soprattutto non stava mettendo in pericolo la circolazione con la sua condotta.

Conclusioni? Assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste, in subordine per insufficienza o contraddittorietà della prova e in ulteriore subordine il minimo della pena con i benefici di legge e le attenuanti generiche con conversione in pena pecuniaria o lavori di pubblica utilità in una onlus già scelta e precisata in aula.

La pubblica accusa ha replicato, citando una sentenza della Cassazione che condanna chi si sta fermando ed è in stato di ebbrezza e Ponti ha controreplicato, sottolineando che il veicolo era già fermo e il motore non era più caldo. Pertanto si imponeva una sentenza di assoluzione.

Sentite le parti il giudice Cristina Cittolin si è chiusa in camera di consiglio e ne è effettivamente uscita con una pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste per insufficienza o contraddittorietà della prova. La patente dev’essere restituita.

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