Cancia, vasca adeguata alla frana dell’Antelao: non causò i due morti
BORCA
Cancia, nessun colpevole. La Cassazione ha motivato la sentenza definitiva di assoluzione per Sandro De Menech, Ermanno Gaspari e Alvise Lucchetta. L’evento meteo della notte tra il 17 e il 18 luglio 2009 non era prevedibile e la vasca di contenimento era adeguata a mitigare la colata dall’Antelao, che è costata la vita a Giovanna Belfi e al figlio Adriano Zanetti. Il responsabile del bacino e i responsabili dell’ufficio regionale del Genio Civile erano stati chiamati di nuovo in causa dal Comune di Borca, che aveva impugnato la sentenza d’Appello per l’ipotesi di reato di disastro colposo. Assolti per sempre, in linea con le precedenze sentenze.
De Menech era accusato di aver sottovalutato «il ruolo negativo che la presenza dell’edificio di civile abitazione Minoter avrebbe potuto avere nel convogliare e indirizzare i flussi verso Cancia e di aver quindi omesso di pretenderne l’abbattimento; di aver omesso di sottoporre l’invaso al necessario collaudo tecnico e di non aver trasmesso al collaudatore la documentazione tecnica». Gaspari «di aver vistato e approvato il progetto redatto da De Menech». Lo stesso Gaspari e Lucchetta «di aver omesso di curare che venisse trasmessa al collaudatore la documentazione necessaria; di non aver segnalato la necessità dell’urgenza dell’abbattimento dell’edificio Minoter e di aver omesso di segnalare la necessità di misure transitorie a tutela della pubblica e privata incolumità nell’area in questione, a rischio idrogeologico molto elevato, in assenza dei certificati di collaudo delle opere».
C’era un legame tra le condotte dei tre imputati e la morte di madre e figlio; il maltempo era prevedibile e paragonabile a Villanova 1996 e non si capiva perché solo il Comune era stato condannato a pagare le spese processuali di secondo grado, fra l’altro gravate dalla super perizia.
Il legame, tecnicamente il nesso di causalità, non c’è: «Un comportamento umano è causa di un evento solo se, senza di esso, l’evento non si sarebbe verificato. Anche a voler ammettere errori valutativi in ordine al carattere prevedibile o meno dell’evento del 2009, tali errori ricadono sul Comitato di esperti e non possono essere addebitati ai progettisti della vasca». Quanto all’edificio Minoter era vuoto e «dal punto di vista della riduzione della capacità d’invaso la sua presenza era ininfluente». Secondo i periti «la vasca era concettualmente adeguata. Né la sua progettazione merita censura. Le dimensioni erano congruenti con un’opera di carattere provvisorio ed emergenziale, eseguita con risorse economiche limitate». Sulle spese, le altre parti non avevano fatto appello e non dovevano pagare. —
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