Cartello del calcestruzzo: multe salate per due aziende bellunesi

F.lli De Pra spa e F.lli Romor srl facevano parte di un accordo per spartire i clienti e tenere alti i prezzi del materiale

BELLUNO. Riunioni settimanali in luoghi sempre diversi, scambio di informazioni sui cantieri, accordo sul prezzo e perfino sanzioni per chi non rispettava i patti. Costerà caro a due società bellunesi l’aver costituito un cartello per la commercializzazione del calcestruzzo in provincia di Belluno violando le norme sulla concorrenza. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso nelle settimane scorse le istruttorie a carico di De Pra spa, Flli Romor srl e Super Beton spa, tutte e tre sanzionate per comportamenti messi in atto nell’arco di dieci mesi, dal 25 febbraio 2013 al 21 gennaio 2014. Nel complesso le tre società dovranno versare all’agenzia delle entrate circa 950 mila euro.

L’antefatto. L’istruttoria dell’antitrust inizia nel maggio 2014, quando si ipotizza la violazione della legge 287/90 (norme a tutela della concorrenza e del mercato) in seguito a un’istruttoria analoga fatta in Friuli. In provincia di Pordenone, infatti, si scopre l’esistenza di una società di consulenza, la Intermodale srl. Oltre al Friuli, Intermodale offre i propri servizi anche in Veneto dove i filoni di interesse dell’antitrust sono due: Venezia Mare con il 100% delle società presenti sul mercato coinvolte e Belluno con il 50%. Intermodale ha sostanzialmente costruito un sistema di collaborazione tra imprese concorrenti, allo scopo di contenere le perdite derivate dalla crisi dell’edilizia e in particolare del prezzo del calcestruzzo, crisi iniziata nel 2008 con un calo delle vendite arrivato al 70%.

Le società. Del “cartello Belluno” facevano parte tre società. La Calcestruzzi Dolomiti spa con capitale sociale detenuto da varie persone fisiche, quasi tutte della famiglia De Pra, e dalle società Flli De Pra spa e Findep sas di De Pra Roberto. Nel 2013 il fatturato è stato di 4,7 milioni di euro, ma l’impresa è cessata il 31 ottobre 2014 con la fusione nella Flli De Pra spa, con sede a Ponte nelle Alpi. La Flli Romor srl è costituita da tre persone fisiche appartenenti alla famiglia Romor e nel 2014 ha realizzato un fatturato di 2,8 milioni di euro, la sede è a Ponte nelle Alpi. SuperBeton spa è l’unica società del cartello non bellunese (Nervesa della Battaglia) e appartiene alla famiglia Grigolin con fatturato consolidato nel 2014 di 215 milioni di euro. SuperBeton faceva parte anche del cartello Venezia Mare, partito nel 2010 con lo scopo di far fronte al crollo dei prezzi del calcestruzzo, a causa del calo della domanda, stabilendo insieme (attraverso un arbitro, cioè Intermodale) la ripartizione dei volumi di calcestruzzo da fornire alla clientela, l’individuazione del prezzo di riferimento e la spartizione dei cantieri. Con lo stesso sistema è stato creato il cartello Belluno.

Le riunioni. Con cadenza settimanale il cartello si riuniva a un tavolo di concertazione gestito da Intermodale che, sulla base delle informazioni fornite dalle società, ha creato un database contenente: tutti i cantieri esistenti e di prossima apertura, la relativa fornitura di calcestruzzo ipotizzata, la società che lo avrebbe fornito e il prezzo. Ovviamente i clienti erano all’oscuro della ripartizione di cui erano oggetto e c’era sempre il rischio che chiedessero un preventivo ad altre società. L’accordo era che i componenti del cartello avrebbero dovuto offrire un prezzo più alto. Gli incontri si svolgevano in località sempre diverse, spesso al ristorante Benito a Ponte nelle Alpi, ma anche a Conegliano. Il “regolamento” del cartello prevedeva sanzioni per chi sgarrava ma, nonostante il meccanismo sia stato scavalcato più di una volta, nessuno ha mai pagato “la multa”.

Gli effetti sul mercato. Nonostante l’elevata litigiosità segnalata all’interno dei tavoli di concertazione e qualche iniziativa fuori programma, il cartello ha evitato la devastante guerra dei prezzi che certamente si sarebbe verificata in seguito alla crisi del 2008 e alla progressiva riduzione dei volumi di calcestruzzo venduti. L’accordo, però, costituisce la più grave forma di violazione del diritto di concorrenza, perché la collaborazione ha sostituito la concorrenza con un meccanismo di ripartizione della clientela, costretta a pagare un prezzo di riferimento più elevato. Inoltre ogni società ha mantenuto la propria clientela storica e quindi la propria quota di mercato, sempre a prezzi più elevati di quelli che sarebbero derivati da un regime di libera concorrenza.

La violazione della legge. La normativa nazionale ed europea vieta rigorosamente che fra gli operatori di un mercato avvengano contatti diretti o indiretti allo scopo di alterare le normali condizioni. Il cartello, invece, ha avuto l’effetto di restringere la concorrenza in provincia di Belluno. Si ricorda a tal proposito che il mercato del calcestruzzo, per le caratteristiche del materiale, non può essere che locale.

Le memorie finali. Tutte le società coinvolte hanno inviato all’Autorità garante delle memorie, con le quali hanno spiegato le loro posizioni, ammettendo in tutti i casi di aver partecipato ma con diversi distinguo. L’Autorità ne ha tenuto conto anche come attenuanti nei confronti di De Pra e Intermodale che hanno collaborato durante il procedimento istruttorio, aiutando a ricostruire quanto accaduto nei 10 mesi di vita del cartello.

Le sanzioni. Accertata la violazione della norma da parte di tutte le società e la gravità delle infrazioni, l’Autorità nei giorni scorsi ha disposto le sanzioni a carico di ciascuno, partendo dal valore delle vendite di calcestruzzo nel periodo interessato e applicando una percentuale del 15%. Il valore delle vendite di calcestruzzo per De Pra è stato di 4 milioni e 758 mila euro; per Romor di 361 mila euro; per SuperBeton di 2 milioni e 578 mila euro e per Intermodale (vendita del servizio di consulenza) di 139 mila euro. L’attenuante ha fatto scendere la sanzione per De Pra e Intermodale e alla fine le sanzioni ammontano a: 546.075 euro per De Pra, 348.090 per SuperBeton, 24.955 per Romor e 5.242 per Intermodale. Ora le società hanno 90 giorni per pagare, ma possono anche ricorrere al Tar contro il provvedimento.

Riproduzione riservata © Corriere delle Alpi