Causa contro l’Usl 1 medico risarcito con 43 mila euro

Svolse funzioni superiori senza un adeguato compenso Il Consiglio di Stato gli ha dato ragione dopo 22 anni
Alla sede della Usl in via Feltre ieri sono arrivati anche dipendenti di altri uffici pubblici tutti con in mano le cartelle pazze inviate dall'Erario
Alla sede della Usl in via Feltre ieri sono arrivati anche dipendenti di altri uffici pubblici tutti con in mano le cartelle pazze inviate dall'Erario

BELLUNO. Dopo 22 anni vede riconosciuta la differenza stipendiale per le funzioni svolte dal 1980 al 1987. Una vicenda giudiziaria lunga quasi un quarto di secolo per un medico dell’allora Usl 3 di Belluno (oggi Usl 1), che si è conclusa qualche mese fa e che costerà all’azienda sanitaria oltre 43.600 euro.

Tutto nasce quando il medico, L.I., nel 1991 presenta istanza all’Usl 3 di allora per ottenere la differenza stipendiale tra il livello di funzioni effettivamente svolte e proprie della 10ª qualifica e quello, invece, corrisposto alla qualifica rivestita (9ª) per il periodo da luglio 1980 a luglio 1987; differenza che parte dal 61° giorno dell’esercizio delle funzioni superiori. Un’istanza che fu rigettata dall’azienda sanitaria.

Il medico, allora, nel dicembre 1991, tramite i suoi legali, presenta ricorso al Tar per annullare il provvedimento dell’Usl 3. Tra che, con sentenza del marzo 2003, respinge il ricorso, ritenendo che non sussistano i requisiti previsti dalla normativa, ovvero il formale provvedimento di incarico delle mansioni superiori da parte dell’organo competente e la prova dell’esistenza in pianta organica del posto corrispondente, evidenziando la carenza dei requisiti soggettivi previsti per la copertura di quel posto.

Ma il medico non dermorde e nel maggio 2004 presenta appello: questa volta, con sentenza del 5 aprile 2013 n. 2228, il Consiglio di Stato accoglie la richiesta, riforma la sentenza impugnata e annulla il provvedimento dell’Usl 3, ritenendo che la carenza di requisiti per la copertura del posto di qualifica superiore non preclude il riconoscimento dell’esercizio delle mansioni superiori ai fini retributivi (quindi il diritto alla differenze stipendiali) e che la stessa giurisprudenza, in tale contesto, individua tre specifiche condizioni, giuridiche e di fatto: le mansioni debbono essere svolte su posto di ruolo esistente in pianta organica vacante e disponibile; non deve essere stato bandito alcun concorso per tale posto; l’incarico deve essere stato conferito con atto deliberativo dall’organo competente, con la verifica dei presupposti e l’assunzione delle responsabilità.

L’Usl, quindi, non ha potuto fare altro che prendere atto della decisione del Consiglio di Stato, provvedendo al pagamento dei corrispettivi, compresi i benefici economici connessi, a partire dal 60° giorno dell’avvio della nuova qualifica. A ciò si aggiungono gli interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei al soddisfo nonché la rivalutazione monetario. Il totale delle competenze comprensive di rivalutazione monetaria e interessi legali ammonta così a 40.043,94 euro, a cui si aggiungono i 3.563,91 euro per oneri a carico.

Paola Dall’Anese

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