Dal Borgo assolto per la morte di Biz
PIEVE D’ALPAGO. Remo Dal Borgo non è responsabile della morte di Mirko Biz. Martedì scorso la Corte d’Appello di Venezia ha assolto Dal Borgo (difeso dagli avvocati Gianfranco e Piero Tandura) dall’accusa di omicidio colposo, ribaltando la sentenza del Tribunale di Belluno del luglio 2005. L’assoluzione per non aver commesso il fatto prevede anche la revoca delle provvisionali in favore delle parti civili, la moglie e la figlia di Biz, cui il giudice di primo grado aveva concesso rispettivamente 50 mila e 30 mila euro.
Mirko Biz morì il 31 maggio 2000 a bordo di un deltaplano a motore sul quale si trovava anche Dal Borgo, seduto al posto del passeggero. L’incidente avvenne nel giro di pochi secondi: l’ultraleggero riuscì a decollare ma senza prendere la quota di sicurezza necessaria a superare gli alberi presenti nei pressi del campo di volo di Torch e, dopo aver percorso solo 140 metri, l’aliante colpì una pianta e si schiantò a terra causando il decesso del pilota e il ferimento di Dal Borgo.
Secondo l’accusa, l’imputato era colpevole di omicidio colposo per almeno due ragioni. In sostanza Dal Borgo avrebbe permesso a Biz di guidare l’ultraleggero senza avere la necessaria esperienza e senza avere la possibilità di correggere i suoi errori per l’assenza di doppi comandi. A questa presunta imprudenza, si sono aggiunte le condizioni ambientali: troppi ostacoli nelle vicinanze del campo di volo, il cambio di direzione del vento difficilmente intuibile proprio per lo schermo creato dagli alberi e un peso eccessivo.
Il punto di partenza, tuttavia, era che Dal Borgo fosse il titolare del deltaplano, dal carrello motore all’ala, invece nel suo ricorso la difesa ha dimostrato che i due erano parte di un gruppo di appassionati del volo e quel deltaplano era a disposizione di tutti i componenti e conservato in una struttura a loro accessibile nel campo di volo. Tutti, Biz compreso, avevano esperienza di volo e nessuno di loro era in possesso di un titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività o di istruttore. Dal Borgo quindi non aveva responsabilità di garanzia o controllo del mezzo che in ogni caso non presentava difetti, e la causa dell’incidente sta in un misto di errore umano e sfortuna.
Inoltre l’imputato era salito a bordo del mezzo, azzardo che non avrebbe osato se non si fosse fidato dell’amico. Infine il rischio: è ormai consolidato nella giurisprudenza il fatto che certe attività sportive sono rischiose e chi le pratica ne è consapevole e fa una scelta libera. Non si può attribuire la responsabilità di un incidente a chi semplicemente partecipava a quella stessa attività pericolosa.
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