Gara del gas, dal Tar arriva il via libera

Respinto il ricorso di una delle ditte contro il Comune di Belluno. L’iter è ripreso e si concluderà entro fine anno

BELLUNO. Via libera alla gara del gas. Il Tar del Veneto ha respinto il ricorso della società Erogasmet spa contro il Comune di Belluno, che è la stazione appaltante della gara per conto dell’intero ambito territoriale coinvolto. L’ambito è quello della provincia di Belluno, esclusi i comuni di Quero Vas, Alano e Livinallongo. Il ricorso, che il 6 settembre 2017 aveva bloccato la gara, sospesa proprio dal Tar in via cautelare su richiesta dell’Erogasmet, si è concluso con la sentenza pubblicata il 24 gennaio e ora la gara ha ripreso il suo iter.

Il Comune di Belluno, infatti, ha già pubblicato l’avviso per raccogliere le candidature dei soggetti che andranno a comporre la commissione aggiudicatrice ed entro la fine di quest’anno la gara sarà conclusa. A quel punto, cioè, la rete di distribuzione del gas metano passerà nelle mani di una delle quattro aziende che hanno partecipato alla gara e Bim Infrastrutture, attuale proprietario della rete, si ritroverà con un patrimonio di circa 50-55 milioni di euro e dovrà decidere come investirli.

Il ricorso al Tar di Erogasmet si basava su quattro presupposti. Il più rilevante riguarda il “Documento guida degli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento”. Secondo il ricorrente, la scelta del Comune di Belluno di porre a gara con punteggio anche gli investimenti che non trovano riconoscimento in tariffa, era illegittima, perché non garantiva una congrua remunerazione del capitale investito. In particolare si parla della realizzazione di circa 68 chilometri di rete per un costo stimato di 13 milioni di euro, soldi non recuperabili e quindi, secondo il ricorrente, la scelta del Comune di Belluno avrebbe comportato l’impossibilità per le imprese partecipanti di poter presentare un’offerta seria e consapevole, valutando appieno la sostenibilità tecnica ed economica.

Sempre secondo Erogasmet, il bando avrebbe favorito il gestore attuale, cioè Bim Infrastrutture, che invece non ha nemmeno partecipato alla gara. Il ricorso, inoltre, lamenta lo scarso tempo a disposizione per partecipare alla gara, ma Erogasmet ha comunque presentato regolarmente la sua offerta.

Il Tar ha respinto il ricorso, giudicando infondate le motivazioni, soprattutto sulla base del parere dell’Autorità garante, che ha approvato tutti gli atti di gara predisposti dal Comune di Belluno, atti che ricalcano lo schema tipo indicato dalla legge, con modifiche limitate e tutte giustificate, chiarendo anche la ripartizione dei punteggi e “assegnando correttamente il massimo punteggio agli interventi di estensione e potenziamento”. Infine, il principio affermato dal ricorrente, secondo cui possono essere ammessi a gara solo gli interventi remunerati con certezza dalla tariffa, non ha alcun riscontro normativo e l’equilibrio economico finanziario del progetto di sviluppo va ricercato dalle imprese, in base alle proprie disponibilità e capacità.

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