Il Tar ha bocciato le Poste «No ai tagli sulla carta»

Colle S.Lucia. L’avvocato Gaz spiega la sentenza che accoglie i ricorsi dei Comuni «La distanza chilometrica va valutata con attenzione e senza calcoli automatici»

COLLE SANTA LUCIA. Una sentenza, quella del Tar del Lazio, sui servizi postali, che farà scuola. Il motivo? «In buona sostanza il Tar Lazio», spiega l'avvocato Enrico Gaz, che ha assistito numerose amministrazioni municipali su questa tematica «critica l'automaticità del criterio chilometrico, vale a dire la disponibilità di un ufficio postale nel raggio di tre chilometri, ed afferma che questo requisito non è sufficiente perché possa ritenersi che il concessionario continui a garantire il servizio universale (il che equivale a dire: un conto sono tre chilometri in città o pianura e un conto tre chilometri in montagna)».

Il tribunale, come si sa, ha accolto il ricorso presentato da Gaz per conto dei Comuni di Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Gosaldo e Zoldo Alto contro la chiusura degli sportelli, perché di fatto in montagna e nei comuni rurali le distanze hanno un valore diverso dalla città. La sentenza argomenta infatti che «il profilo delle distanze chilometriche va valutato con estrema attenzione, rifuggendo da qualunque automatismo» ciò in quanto «l'espressione 'accessibilità al servizio', utilizzata dai criteri stabiliti dal decreto ministeriale non può prescindere dall'effettiva percorribilità delle strade di accesso all'ufficio postale in termini di reale fruibilità dei cittadini».

Ecco allora - sottolinea Gaz - che va escluso che la "mera misurazione chilometrica" possa comportare la chiusura di un ufficio postale, occorrendo tener conto anche della "concreta idoneità" di quello «che rimane esistente ad assicurare un livello di servizio che presenti, anche per il territorio che viene sguarnito di un proprio ufficio, i connotati dell'universalità, vale a dire dell'accessibilità a chiunque a condizioni economiche eque e ragionevoli del servizio»; l'aspetto delle distanze chilometriche va quindi valutato «con estrema attenzione, rifuggendo da qualunque automatismo», certo all'esito di «un'istruttoria completa e approfondita, per rilevare in modo certo se la modifica del sistema di distribuzione degli uffici non mantenga al fondo inalterate la garanzia per i cittadini di assicurazione del servizio di interesse economico generale».

«Questo ha portato all'annullamento dei provvedimenti», spiega Gaz «perché siamo riusciti a dimostrare che non era stata fatta alcuna valutazione di sostenibilità del servizio in ordine agli uffici postali chiusi, quelli i cui orari sono stati rimodulati e quelli confinanti con quelli chiusi che non funzionano a pieno regime (chiusura di Candide e apertura parziale di Dosoledo, Padola e San Nicolò) e in ordine alla rimodulazione di orario per Gosaldo, Colle S. Lucia e Zoldo Alto».

Secondo il Tar Lazio occorreva non un piano di razionalizzazione fatto sulla carta, righello alla mano, ma una istruttoria mirata e documentata a tutela della universalità del servizio pubblico, tenendo conto delle specificità della situazione locale, risultando insufficiente un rinvio generico e standardizzato ad atti quali il piano di intervento (o di "riorganizzazione" o di "razionalizzazione ed efficientamento").

Per questo, il Tribunale afferma che la scelta di sopprimere o depotenziare gli uffici postali bellunesi è illegittima in quanto incentrata su formule di stile, con richiamo del mero dato economico a solo vantaggio del gestore del servizio.

Francesco Dal Mas

Riproduzione riservata © Corriere delle Alpi