Il tribunale se ne va ma resta l’ufficio del giudice di pace

PIEVE DI CADORE. In Cadore chiude il tribunale, ma rimane aperto (anche se non si sa ancora per quanto, ma si presume almeno un anno), l’ufficio del giudice di pace, pagato dallo Stato. «E’ un...
Pieve di Cadore, 14 luglio 2006, il palazzo di giustizia
Pieve di Cadore, 14 luglio 2006, il palazzo di giustizia

PIEVE DI CADORE. In Cadore chiude il tribunale, ma rimane aperto (anche se non si sa ancora per quanto, ma si presume almeno un anno), l’ufficio del giudice di pace, pagato dallo Stato.

«E’ un fatto importante questo», commenta il sindaco di Pieve di Cadore, Maria Antonia Ciotti, «perchè, con le sue competenze, il giudice di pace mitiga il trauma dello scivolamento a Belluno della sede distaccata del tribunale. Non è molto, anche se oggi questo giudice ha dei compiti più ampi di quelli che aveva al momento dell’inizio della sua attività, nel lontano 1995. Questo servizio intermedio tra il cittadino e la magistratura ordinaria da quando è stato istituito si è dimostrato molto utile per i cittadini che possono risolvere così molte vertenze senza affrontare costose spese».

Attualmente il giudice di pace ha i suoi uffici all’ultimo piano del palazzo del tribunale, in piazza Martiri della Libertà a Pieve. La figura venne istituita nel novembre 1991, ma il servizio iniziò solo il primo maggio 1995, prendendo il posto del vecchio giudice conciliatore.

La legge stabiliva il numero di queste figure in 4.690 unità, distribuite sul territorio nazionale in 845 sedi diverse.

In realtà, oggi, dopo una prima “sforbiciata”, i giudici sono solo 2.206. Il giudice di pace è un magistrato onorario (comunemente detto "non togato"), nominato dal ministro della Giustizia dopo una selezione per titoli bandita a livello distrettuale. E’ scelto tra i laureati in giurisprudenza che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie, di età non inferiore agli anni trenta e non superiore ai settanta. I giudici onorari sono previsti nell'articolo 106 della Costituzione italiana. (v.d.)

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