La dottoressa non era un «pubblico ufficiale», annullata condanna per minacce

La Cassazione annulla una sentenza del tribunale di Belluno e della Corte d'Appello di Venezia
A destra un interno del pronto soccorso del San Martino Sotto la sede della Cassazione
A destra un interno del pronto soccorso del San Martino Sotto la sede della Cassazione
BELLUNO.
Prima il tribunale di Belluno e poi la Corte d'Appello di Venezia avevano classificato le minacce e le ingiurie proferite dall'imputata, durante un ricovero al pronto soccorso, nei confronti di una dottoressa come un reato di oltraggio a pubblico ufficiale.  Il giudice di Belluno, infatti, condannò a 15 giorni di reclusione Fanny Padoan, 33 anni di Belluno, per le minacce e le offese rivolte al medico, considerando quest'ultimo come un pubblico ufficiale. Sentenza confermata poi in Appello. Ma la Cassazione, pochi giorni fa, ha dato ragione al legale dell'imputata, l'avvocato Erminio Mazzucco, ed ha annullato, senza rinvio, la sentenza del tribunale di Belluno e della Corte d'Appello di Venezia perché "il fatto non susiste".  I fatti, in breve, risalgono alla notte tra il 24 ed il 25 marzo del 2006 quando l'imputata andò all'ospedale di Belluno per curarsi. Ma al pronto soccorso fece il diavolo a quattro prendendo come bersaglio M.G.R., una dottoressa. Oltre che ad offenderla, la Padoan morse una mano alla dottoressa e la minacciò. Per questo motivo Padoan fu denunciata per resistenza alla dottoressa che, quella sera, essendo di turno, era stata considerata come pubblico ufficiale dal pm di turno.  Ma la Cassazione ha annullato la sentenza senza rinvio motivandola in questi termini: «Va considerato che, a parte il caso di trattamento sanitario obbligatorio, l'attività medica, sia essa svolta in forma privata, sia essa espressione di pubblico servizio, non assume caratteri coercitivi e si manifesta in controlli e prescrizioni, cui il paziente aderisce volontariamente o meno. Il pubblico servizio medico non comporta alcun atto autoritativo diretto a sottoporre l'utente al controllo preventivo delle condizioni di salute o all'osservanza di quanto prescritto, ma si svolge in base alla libera determinazione di costui. È chiaro, quindi, che la condotta della Padoan non può essere qualificata come resistenza, mancando un atto di ufficio cui la ricorrente si è opposta».

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