L'operaia-architetto vince la causa
Faceva lavori di livello inferiore: il giudice ordina a Safilo di riqualificarla

Il palazzo di giustizia di Belluno
BELLUNO.
L'operaia-architetto vince il braccio di ferro col colosso "Safilo". Il giudice del Lavoro del tribunale di Belluno, la dottoressa Anna Travia, ha infatti accolto il ricorso presentato tre anni fa da una lavoratrice contro l'occhialeria. Motivo: pur essendo stata promossa, nel lontano 1998, ad operaia di 3º livello continuava a svolgere lavori da 2º livello. Un demansionamento ingiustificato, secondo l'operaia dello stabilimento di Longarone (assistita dall'avvocato Francesco Paladin), dal 1994 laureata in architettura e dal 1998 in possesso dell'abilitazione professionale.
Un declassamento che le avrebbe provocato conseguenze fisiche per effetto, soprattutto, delle posizioni assunte durante le lavorazioni a cui è stata assegnata nel corso degli anni. Ma questo sarà oggetto della perizia che il giudice assegnerà ad un consulente tecnico d'ufficio, nell'udienza del 29 settembre, e che con ogni probabilità dovrà accertare se v'è un nesso di causalità tra le patologie lamentate dall'operaia ed il demansionamento riconosciuto dal giudice.
La causa in tribunale, giunta ora ad una prima pronunciazione, è stata avviata nell'aprile del 2007, dopo il fallimento del tentativo di conciliazione tra l'operaia e l'azienda davanti alla Commissione provinciale. In base al dettagliato ricorso depositato in tribunale dai legali della lavoratrice, le mansioni svolte dal 1998, consistenti in particolare nell'inserimento dei gancini ai naselli degli occhiali, sono state "del tutto marginali, semplici e di basso profilo, prive di ogni specifica competenza tecnica e di ostacolo a qualsiasi progressione di carriera". Tra l'altro, l'operaia-architetto aveva più volte inviato un curriculum manifestando il desiderio di migliorare la propria posizione soprattutto in seguito alla richiesta dell'azienda di ricerca di personale da assumere con specifiche conoscenze tecniche di disegno.
Nel dispositivo di sentenza, depositata nei giorni scorsi, il giudice Travia "in parziale accoglimento del ricorso", ha accertato l'illegittimità del demansionamento" ordinando alla Safilo di "adibire" l'operaia "alle mansioni di competenza" e cioè al terzo livello. Il tutto in base all'articolo 2103 del codice civile che prevede l'obbligo per il datore di lavoro di adibire il dipendente alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito. Il giudice ha, però, rigettato la richiesta di condanna al risarcimento del danno alla professionalità. Ma, ravvisando nell'operaia problemi di salute, ha, come detto, disposto una consulenza medico-legale, nominando come Ctu il dottor Raimondo di Padova. Dunque il braccio di ferro continua. Ma c'è già stata una prima, parziale, vittoria per l'operaio-architetto che ora potrà svolgere, per lo meno, lavori previsti dal suo livello di inquadramento.
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