Morte in slittino sulla Croda Rossa: «Insensibili i gestori degli impianti»

Per la morte del ragazzino è stato condannato anche un maestro di sci di Cortina. La sentenza del tribunale di Bolzano stigmatizza il comportamento degli accusati

CORTINA. C’è un peso anche morale che il Tribunale di Bolzano ha individuato nella tragedia della Croda Rossa (nel comprensorio di Monte Elmo in alta val Pusteria) che costò la vita a Romano Campiti di appena 14 anni.

Il ragazzino, affidato dalla famiglia al maestro di sci, si schiantò contro un albero dopo essere uscito di pista durante una discesa sullo slittino su una delle piste più pericolose dell’Alto Adige (dunque non certo adatta a persone inesperte). Come noto tutti gli imputati sono stati condannati per responsabilità colpose.

Si tratta di Alessio Talamini, 38 anni, maestro di sci di Cortina d’Ampezzo, Mark Winkler, 42 anni amministratore delegato della società Sextner Dolomiten Spa che gestisce gli impianti e il responsabile della sicurezza delle piste Rudolf Egartner.

Tutti sono stati condannati ad un anno e tre mesi di reclusione. Ora il giudice Michele Paparella ha depositato le motivazioni della sentenza (una settantina di pagine) che a pagina 55 stigmatizza il comportamento degli imputati a cui sono state negate anche le attenuanti generiche.

«Gli imputati - si legge in sentenza - hanno negato ostinatamente la propria responsabilità e non hanno cercato di porre in essere alcuna forma di riparazione». Il giudice sottolinea una presunta insensibilità degli imputati per quanto avvenuto. Il maestro Talamini si sarebbe «disinteressato della sorte dei familiari della vittima... e ha poi interrotto i rapporti con tutti loro».

I gestori dell’impianto, invece, sembrano soprattutto interessati a limitare i danni economici. «I gestori - scrive il giudice - hanno continuato a tenere in funzione la pista di slittino senza l’adozione di cautele. Solo dopo il sequestro della pista sono state proposte dai consulenti e adottate delle misure di sicurezza ma al solo scopo di ottenere il rapido dissequestro dell’impianto, non perché ritenute giuridicamente doverose...» In sentenza il giudice Michele Paparella sottolinea l’obbligo che avrebbe avuto il gestore della pista di «recintare o comunque proteggere il bordo esterno del tracciato» ove finì nel bosco la vittima, schiantandosi contro un tronco.

In realtà la pista era priva di qualsiasi protezione nonostante fosse caratterizzata da tratti molto ripidi con angolazioni in discesa anche del 70 per cento (ovvero 35 gradi). Severe le argomentazioni professionali sull’operato del maestro Talamini che non prese in alcuna considerazione i rischi connessi all’impreparazione dei ragazzi a lui affidati.

«Regola di prudenza - si legge in sentenza - avrebbe imposto al maestro di portare i ragazzi su una pista confacente alla loro capacità di slittare, pari a zero...» Il giudice Michele Paparella ritiene poi che in Alto Adige sia assolutamente applicabile la legge statale (numero 363 del 23.12.2003) sulla messa in sicurezza anche delle piste di slittino. A tal proposito il giudice dimostra di ritenere infondate le argomentazioni degli avvocati di difesa.

Il fatto che la legge integrativa provinciale del 2010 non prenda in considerazione le piste da slittino non significa - sostiene il giudice Paparella - che la legge statale non sia applicabile in Alto Adige. Questo perché in materia di sicurezza delle piste, all’Alto Adige è attribuita solo una potestà legislativa integrativa.

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