Museo estromesso dal bando si vede respingere due ricorsi
ROCCA PIETORE
Museo escluso dal bando. Saltato un finanziamento di 866 mila 356, 86 euro. Prima il Tar e poi il Consiglio di Stato danno credito alla Regione e torto all’Associazione Museo della Grande Guerra in Marmolada di Rocca Pietore. Niente da fare per l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale, che ha come scopo principale quello di «favorire e valorizzare lo sviluppo, il mantenimento, la conoscenza e lo studio del museo che racchiude vestigia degli avvenienti bellici del periodo 1915-1918».
Il bando del 3 novembre 2014 aveva come oggetto il finanziamento degli interventi relativi a «ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, adeguamento strutturale, finalizzati alla conservazione e alla più ampia accessibilità dei beni». La onlus ha presentato domanda di ammissione al finanziamento come gestrice dell’immobile adibito a museo vicino alla stazione di arrivo della funivia Malga Ciapela - Punta Rocca, con l’intenzione di investire quei soldi per la complessiva riqualificazione della struttura e all’ampliamento degli spazi, in particolare alla realizzazione di una nuova sala polifunzionale con tecnologie multimediali, una seconda dedicata all’infanzia e una terza per l’allattamento.
Ci sono stati dei contatti, utili ad avere dei chiarimenti e il 21 aprile 2015 la deliberazione della Giunta regionale con l’approvazione della graduatoria e l’esclusione del Museo della Grande Guerra in Marmolada. Motivo: l’impossibilità di ricondurre l’ente tra i soggetti abilitati a richiedere il finanziamento.
L’associazione ha impugnato provvedimento di fronte al Tar Veneto con un ricorso articolato in quattro punti: il bando faceva genericamente riferimento a organismi pubblici e privati; era illegittimo, perché conteneva un criterio soggettivo per l’erogazione dei contributi; violava il principio di unitarietà e complementarietà e contraddiceva un precedente indirizzo regionale, secondo il quale l’ampliamento del museo era tra gli interventi prioritari. Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso «per mancata tempestiva impugnazione del bando della procedura», ritenendo tra l’altro del tutto ragionevole la scelta della Regione. Troppo tardi, in ogni caso è stata fatta la scelta giusta.
Non rimaneva che il Consiglio di Stato, partendo dal presupposto che la clausola del bando fosse ambigua e nonesistesse l’obbligo di immediata impugnazione. Ma anche l’ultimo grado della giustizia amministrativa ha respinto il ricorso e confermato interamente la sentenza del Tar. Tanto per cominciare, il ricorso era tardivo e, dunque, inammissibile. —
Gigi Sosso
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