Norme differenziate per la montagna
BELLUNO. Con l’abolizione delle Province, la riforma prevede la nascita delle “aree vaste”, nuovi enti non più inseriti nella Costituzione ma disciplinati da norme statali e regionali. L’art. 40 cita la montagna, ma cosa succederà se e quando la riforma entrerà in vigore? È Sandro De Nardi, professore di Diritto Pubblico nell’Università degli Studi di Padova, ad offrire l’analisi storica e la prospettiva futura per la montagna.
Come la montagna entrò nella Costituzione. «Onorevoli colleghi, vi è in Italia una regione che comprende un quinto della sua popolazione, che si estende per un terzo della sua superficie e in cui la vita di tutti i ceti e categorie si svolge in condizioni di particolare durezza e di particolare disagio in confronto col rimanente del Paese. Questa regione, che non ha contorni geografici ben definiti risulta dall'insieme delle nostre zone montane. È una regione abitata da gente laboriosa, parsimoniosa, paziente, tenace, che in silenzio lavora e in silenzio soffre tra avversità di suolo e di clima; che rifugge dal disordine, dai tumulti e dalle dimostrazioni di piazza, e ne è ripagata con l'abbandono sistematico da parte dello Stato. O meglio, della montagna e dei montanari lo Stato si ricorda, di regola, e si mostra presente, quando si tratta di imporre vincoli, di esigere tributi o di prelevare soldati. Matrigna la natura, al nostro montanaro, e matrigna la patria; e tuttavia è pronto, così per la patria, come per la nativa montagna, a sacrificare, ove occorra, anche se stesso. Perché la montagna è la sua vita, e la sua patria è la sua ragione di vivere. E in lei non ha ancora perduto la sua fiducia. (…) … intanto le selve si diradano, inselvatichiscono i pascoli, cadono le pendici in crescente sfacelo; le acque sregolate rodono i monti ed alluvionano ed inondano le pianure e le valli; intristiscono i villaggi a cui non giungono le strade né i conforti del vivere civile; la robustezza della stirpe cede all'eccesso delle fatiche e delle restrizioni, e la montagna si isterilisce e si spopola. Ora è tempo che al montanaro si volga con amore questa Italia che si rinnova. Noi chiediamo che nella nuova Carta costituzionale, dove tante sono le norme ispirate all'amore e alla giustizia, ci sia anche una parola per lui».
Le appassionate parole appena riprodotte vennero pronunciate il 13 maggio 1947 in seno all’Assemblea Costituente dal deputato Michele Gortani (DC) per illustrare e giustificare la ratio dell’emendamento che poi si è tradotto nel vigente art. 44, secondo comma, della Costituzione: a mente del quale “La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”.
Come si è tradotto l’art. 44. «Ebbene», spiega il professor De Nardi, «se è vero che dal 1948 ad oggi sono state varate molteplici disposizioni normative per concretizzare il precetto costituzionale appena citato (si pensi, ad esempio, alla legge Delrio del 2014 ove si riconosce uno status peculiare alle Province con territorio montano), è altrettanto vero però che molto (anzi, troppo) resta ancora da fare: non soltanto a livello statale, ma pure a livello regionale».
Lo Statuto regionale. «A tale riguardo, anche la previsione recata dall’art. 15 dello Statuto regionale del 2012 che, sulla carta, riconosce alla Provincia di Belluno specifici margini di autonomia in talune materie (inducendo, per ciò stesso, qualche studioso a bollarla come incostituzionale …) è, in larga parte, ancor oggi in attesa di essere sostanzialmente concretizzata: il tutto ancorché, nel frattempo, sia stata formalmente approvata dal Consiglio regionale pure la relativa legge attuativa n. 25/2014. Tanto per dire, non risulta ancora costituito in Regione l’apposito Tavolo tecnico che, ai sensi dell’Accordo quadro sottoscritto qualche mese fa, permetta di dare avvio al confronto istituzionale con la Provincia di Belluno che dovrebbe valorizzarne la specificità», fa notare De Nardi.
Il futuro. «In prospettiva, anche la riforma costituzionale mira ad introdurre un ulteriore ed espresso riferimento alla montagna (cfr. art. 40, quarto comma): richiedendo, in particolare, che i nuovi “enti di area vasta” che insistono in zone montane siano destinatari di una disciplina normativa differenziata che tenga conto, cioè, delle peculiari esigenze dei relativi territori. Tuttavia, se in ipotesi vincessero i sì al referendum, ancora una volta tutto dipenderà dalla volontà politica di procedere poi, rapidamente, con gli strumenti attuativi: affinché alle parole spese a favore del montanaro, seguano i fatti», conclude De Nardi.
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