Ordine illegittimo al capo dei vigili urbani

Dimostrate le minacce a Nicola Salvato mentre c’è un’assoluzione per la tentata violenza privata

CORTINA. Autovelox, etilometro e le minacce al comandante dei vigili urbani.

Nicola Salvato ha spiegato, durante il processo, di aver sopportato continue pressioni e minacce dal sindaco Franceschi, tramite l’assessore Alfonsi e di aver ricevuto telefonate e sms da Franceschi, in particolare il 16 febbraio 2012: «Lo dico per l’ultima volta, lasciate in magazzino telelaser ed etilometro, altrimenti prendo provvedimenti, c’è tutta Pian da Lago incazzata nera». E poi il 26 marzo 2012: «Autovelox o telelaser ad Acquabona? Cosa non è chiaro in quello che ti ho scritto?».

A Verocai ha riferito di un incontro ai primi di febbraio «nell’anticamera del segretario generale Battaglia che sostanzialmente mi disse “ricordati come è finito Roncen”», che era stato il predecessore di Salvato.

Il nuovo comandante ha anche precisato che le frasi nei suoi confronti «sono state proferite con cattiveria, al solo scopo di annientare quello che ho o perlomeno limitare quello che era il mio obbligo e il mio dovere d’ufficio».

Quanto ad Alfonsi, ha raccontato di pressioni e lamentele da Pompanin a Salvato e molto più chiare da Verocai e Franceschi: «Si salvi il culo sennò torna a fare il vigile».

Tutto questo compare nelle motivazioni della sentenza. I giudici spiegano che «l’ordine del sindaco di vietare alla polizia municipale di svolgere i controlli e gli accertamenti in materia di prevenzione e repressione delle violazioni della disciplina stradale, costituisce indubbiamente un ordine illegittimo. L’avvertimento dato al comandante che se non si fosse uniformato all’ordine impartitogli, alla scadenza del mandato non sarebbe stato confermato costituisce una minaccia, essendo palese la coartazione esercitata sulla volontà altrui: o il comandante si sottometteva all’ordine o avrebbe subito il male prospettato».

Per quanto riguarda l’assoluzione per la tentata violenza privata perchè il fatto non sussiste, si scrive che «non è emerso che la condotta di Franceschi e Pompanin si concretizzò in una vera e propria coazione morale idonea a coartare la libertà d’azione della Tosi nella richiesta di revoca o annullamento dei bandi di gara già pubblicati». Nessuna limitazione. (g.s.)

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