Processo Franceschi, la difesa cala le sue carte
In Corte d’Appello nuova udienza per l’ex sindaco di Cortina: per i legali c’è stato un difetto nelle valutazioni dei testimoni
.................................................................. adriano agostini capocronista Nuova Venezia San Lio 5653 tel. 041.2403111 fax 041.5211007 - La sede della Corte d'Appello sul Canal Grande
CORTINA. Andrea Franceschi non ha interferito in alcun modo con l’appalto vinto da Teodoro Sartori e non c’è stato nessuno scambio politico: è questa la tesi portata avanti dai legali dell’ex sindaco di Cortina, condannato insieme al suo vice Enrico Pompanin, all’assessore Stefano Verocai e all’imprenditore Sartori nell’ambito del processo per l’appalto sui rifiuti. Ieri in Corte d’Appello a Venezia si è tenuta una nuova udienza per permettere ai legali di illustrare punto per punto la loro linea difensiva.
A prendere la parola, dopo che a fine ottobre era toccato al procuratore generale di Venezia per l’accusa, al difensore di parte civile De Vecchi e alle difese di Sartori (avvocato Antonelli) e Franceschi (avvocato Prade), è stato questa volta il legale che difende Verocai, l’avvocato padovano Godina. La parola è poi passata agli avvocati Conte e Carponi Schittar per le ragioni di Pompanin con l’intermezzo dell’arringa difensiva di Gaetano Pecorella, che assiste Franceschi insieme a Prade.
Un’udienza più veloce rispetto a quella di ottobre ma non meno intensa. Conte e Carponi Schittar hanno puntato la difesa di Pompanin sia sull’errata costruzione fattuale da parte della giustizia bellunese, sia sul difetto di valutazione delle prove testimoniali a discarico. Oltre all’assoluzione di Stefania Zangrando, teste accusata di falsa testimonianza, è arrivata l’assoluzione anche per Walter Mair, sul quale gravava la stessa accusa della Zangrando. Un bis di assoluzioni che, secondo i legali Conte e Carponi Schittar, segna un punto a favore per la difesa suggerendo un difetto nella valutazione delle prove testimoniali.
Non solo: le difese hanno anche sottolineato come l’entrata in vigore della legge che introduce il reato di “turbata libertà del procedimento di scelta del contraente”, articolo 353 bis del codice penale, si inserisca proprio nel periodo in cui venivano poste in essere le condotte contestate. Anzi, secondo i legali le condotte in esame sarebbero addirittura precedenti al periodo di entrata in vigore della legge (2010).
Per la difesa Franceschi lo snodo principale è quello che ruota intorno allo scambio politico con l’imprenditore, che non ci sarebbe stato.
Elementi che verranno presi in esame dalla Corte d’Appello in futuro. Ieri, infatti, l’udienza si è conclusa con un nuovo rinvio, peraltro già in programma, al 16 gennaio. Quel giorno sono previste le repliche e, a meno che queste non occupino troppo tempo, si potrebbe arrivare alla sentenza di secondo grado.
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