Riconoscimento degli anni pre-ruolo, la Corte d’Appello dà ragione alla Flc Cgil

Un gruppo di lavoratori della scuola del Bellunese si era rivolta nel 2019 al sindacato di categoria per inserire nella progressione di carriera anche l’attività svolta prima dell’assunzione definitiva

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BELLUNO.  Diritto alla valutazione integrale del servizio preruolo ai fini della progressione di carriera del personale scolastico: la Corte d’Appello di Venezia riconosce le ragioni della Flc Cgil di Belluno

Un gruppo di lavoratori della scuola (docenti, amministrativi e collaboratori scolastici), con il patrocinio dalla Flc Ccgil, nel 2019 si erano rivolti al giudice del lavoro di Belluno per ottenere il riconoscimento pieno ai fini della progressione di carriera di tutto il servizio scolastico prestato prima dell’immissione in ruolo. Ricordiamo, per chiarezza di informazione, che a tutto oggi il servizio pre ruolo prestato dal personale scolastico, una volta che si viene immessi in ruolo, ai fini dell’inquadramento stipendiale viene valutato per intero limitatamente ai primi quattro anni, mentre la parte eccedente viene riconosciuta solo in misura dei due terzi. Per fare un esempio concreto: un supplente che abbia insegnato con contratti dall’1 settembre al 31 agosto per ben 10 anni, una volta immesso in ruolo di quei dieci anni ai fini della progressione stipendiale se ne vede riconosciuti solo otto. Si tratta di una norma che non ha alcuna giustificazione logica, che ha il solo scopo di determinare un significativo risparmio di spesa per l’Amministrazione e che produce un rilevante danno economico per il lavoratore che la subisce.

Il Tribunale del lavoro di Belluno investito della controversia aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla valutazione integrale del servizio, in osservanza del principio di non discriminazione del personale precario rispetto al personale di ruolo, principio ripetutamente sancito dalla Corte di Giustizia Europea. Lo stesso giudice di primo grado, però, aveva di fatto annullato gli effetti ristoratori della sua decisione, stabilendo la prescrizione decennale ai fini giuridici del diritto alla ricostruzione di carriera e applicando la prescrizione quinquennale dei benefici economici a partire dalla data di deposito del ricorso anziché dalla data di trasmissione al Ministero dell’Istruzione dell’atto di diffida interruttivo dei termini di prescrizione. Di fatto quella sentenza, pur riconoscendo “formalmente” il diritto dei lavoratori, non produceva per gli stessi alcun beneficio economico.

<Fermamente convinti che il diritto alla ricostruzione della carriera non fosse soggetto ad alcun termine prescrizionale e che la prescrizione quinquennale relativa agli eventuali arretrati maturati si interrompa con l’invio al Ministero da parte dell’interessato dell’atto di diffida e non con il deposito del ricorso>, dice Alessia Cerentin, segretaria della Flc Cgil, <con il supporto fondamentale dell’avvocato Carlo Galeotafiore del foro di Treviso, a tutela dei lavoratori abbiamo deciso di appellare la sentenza di primo grado. Lo scorso 7 aprile la Corte d’Appello di Venezia ha accolto in via definitiva tutte le nostre richieste e riformato la sentenza di primo grado. Questa sentenza rafforzerà il nostro impegno a favore dei lavoratori precari della scuola. Da lungo tempo una delle battaglie fondamentali della nostra organizzazione è volta ad ottenere la piena equiparazione dei diritti dei precari a quelli del personale di ruolo, non solo sul piano retributivo, ma anche per quanto riguarda le ferie, i permessi e la malattia>.

<Per noi si tratta di una battaglia di civiltà, e continueremo ostinatamente a portarla avanti in primis sul piano politico, che è quello che prediligiamo. Il prossimo rinnovo del contratto nazionale di categoria offrirà l’opportunità ai ministri Bianchi e Brunetta per inserire – concretamente e non solo a parole – quel principio di non discriminazione dei lavoratori precari che l’Europa continua a ribadire. Se malauguratamente i ministri dell’Istruzione e della Funzione Pubblica decidessero di perdere anche questa occasione, vorrà dire che saremo costretti ancora una volta a percorrere la strada giudiziale. Dopo questa sentenza con maggiore forza e determinazione>, conclude Cerentin.

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