Sanzioni in arrivo per i 7.562 over 50 bellunesi non vaccinati al primo febbraio scorso

Raccomandate recapitate a casa dall’Agenzia delle Entrate.

Dieci giorni di tempo per comunicare l’eventuale esonero

Torino 20-03-2021 foto Maurizio Bosio INSEGNANTI VENGONO VACCINATI CON IL VACCINO ASTRAZENECA NEL NUOVO HUB IN VIA ARTOM 30
Torino 20-03-2021 foto Maurizio Bosio INSEGNANTI VENGONO VACCINATI CON IL VACCINO ASTRAZENECA NEL NUOVO HUB IN VIA ARTOM 30

BELLUNO. Chi pensava di averla scampata, si è sbagliato. Sono state inviate in questi giorni agli over 50 che non hanno rispettato l’obbligo di vaccinazione, le multe di 100 euro previste all’art. 4 D. L. 44/2021. Il decreto che prevede l’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni a partire dal primo febbraio 2022. Obbligo che resterà in vigore fino al 15 giugno, anche se, terminato lo stato di emergenza, dal 1° aprile gli over 50 sono potuti tornare al lavoro senza l’obbligo del super Green pass, ma soltanto dopo aver effettuato un tampone con esito negativo.

La sanzione è una tantum, cioè sarà applicata una sola volta.

QUANTI SONO IN PROVINCIA

In provincia di Belluno, gli ultracinquantenni a cui sarà notificata la sanzione (perché non hanno ricevuto nemmeno una dose si vaccino) sono 7.562. Se tutti dovessero pagare la sanzione, un tesoretto da 756.200 euro andrà al Fondo per le emergenze.

ESENZIONI

Una volta ricevuta la lettera raccomandata recante la dicitura “Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio” e recante l’intestazione del Ministero della Salute e dell’agenzia delle Entrate, i destinatari avranno dieci giorni di tempo per inviare all’Ulss Dolomiti (e-mail vaccinazioni. covid@aulss1.veneto.it; oppure PEC protocollo. aulss1@pecveneto.it) l’eventuale certificato attestante il differimento o l’esenzione dell’obbligo vaccinale; tale comunicazione dovrà essere spedita anche all’Agenzia delle entrate-Riscossione, accedendo all’Area Riservata del portale www.agenziaentrateriscossioni.gov.it. Dopo l’avviso, arriverà la cartella di pagamento vera e propria.

AVVISI IN RITARDO

In molti ritenevano di averla fatta franca, visto che gli avvisi di pagamento annunciati non si erano visti. Un ritardo derivato dal fatto che il ministero della Salute ha avuto qualche difficoltà di troppo con la raccolta dei dati, con l’elaborazione delle liste dei non vaccinati, e con l’incrocio dei codici fiscali con gli elenchi dell’anagrafe vaccinale. E c’è stato anche un problema relativo alla privacy: il garante ha infatti rilasciato parere positivo ad agire solo il 18 febbraio, dopo l’entrata in vigore dell’obbligo. Ora tutto è stato sistemato e l’invio delle multe è partito.

QUANDO NON SUSSISTE L’OBBLIGO

L’obbligo vaccinale per gli over 50, secondo il decreto, non sussiste «in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del ministero della Salute in materia di esenzione dalle vaccinazioni anti Sars-Cov-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita». Chi viene contagiato dal Covid ha un differimento dell’obbligo vaccinale «fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del ministero della Salute». —

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