Segnala una società alla Centrale Rischi Banca condannata
BELLUNO. È destinata a fare scuola l’ordinanza collegiale del Tribunale di Belluno, che ha accolto l’istanza dell’avvocato Rosalisa Sartorel per una società bellunese che opera nel campo della gestione immobiliare. La vicenda inizia a cavallo tra il 2013 e il 2014, quando la società decide di verificare i termini del mutuo fondiario ottenuto da un istituto bancario. La consulenza tecnica della società Robinhood di Belluno è chiara: la banca ha applicato tassi di interesse usurari violando la normativa antiusura. In base alla legge la banca dovrebbe restituire gli interessi pagati.
La società scrive alla banca, allegando la perizia e avvisando che i pagamenti verranno sospesi in attesa di chiarimenti, sulla base della procedura corretta indicata per questi casi. Le parti, al termine della trattativa, arrivano a un accordo, ma qualche tempo dopo la banca comunica di aver segnalato a sofferenza la società alla Centrale Rischi della Banca d’Italia nel mese precedente all’accordo.
La segnalazione equivale a un marchio indelebile sulla società, che diventa “ufficialmente” inaffidabile e insolvente. Tutti gli istituti di credito con i quali la società intratteneva rapporti revocano immediatamente le linee di credito concesse e nessuna banca le concede più credito. Le conseguenze sono facilmente immaginabili e gli investimenti immobiliari più importanti saltano, per l’impossibilità di concludere i lavori.
Attraverso l’avvocato Sartorel, la società propone ricorso d’urgenza al Tribunale di Belluno, sostenendo l’illegittimità della segnalazione a sofferenza. Il giudice monocratico rigetta il ricorso (ottobre 2017) e a quel punto l’avvocato Sartorel propone reclamo immediato al Collegio (formato da tre magistrati dello stesso Tribunale di Belluno).
Al termine dell’istruttoria, il 22 marzo il Collegio ha accolto tutte le istanze della difesa, ribaltando la decisione del giudice monocratico e affermando i principi di diritto e tutela della clientela bancaria. In sostanza il Collegio, basandosi sull’orientamento prevalente, ha sviscerato e risolto i diversi elementi della questione.
Il risultato più importante per la società è che l’ordinanza impone alla banca di cancellare la segnalazione immediatamente e con effetto retroattivo, quindi alla fine sarà come se la società bellunese non fosse mai stata segnalata. Lo step successivo sarà la quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla società nei 4 anni in cui è stata esclusa da qualsiasi linea di credito.
Nella sua ordinanza, però, il Collegio, ha anche affermato alcuni aspetti: la segnalazione a sofferenza di un’impresa alla Centrale Rischi della Banca d’Italia dev’essere preceduta da una comunicazione in preavviso, che consenta al cliente di mettere in atto i possibili rimedi per evitare la segnalazione stessa. Inoltre il ritardo nel pagamento del debito da parte di un cliente non può essere l’elemento sufficiente a far scattare la segnalazione, che deve presupporre una valutazione complessa da parte della banca, dove si evinca lo stato di difficoltà economica e finanziaria. È illegittima la segnalazione a sofferenza se la banca non dimostra di aver effettuato, prima della segnalazione stessa, un’istruttoria su tutti gli indici economici (liquidità, capacità produttiva e reddituale, situazione del mercato, ammontare del credito, sussistenza di procedure esecutive, protesti, decreti ingiuntivi..). Inoltre la condizione di insolvenza va intesa come situazione di difficoltà economica non transitoria che renda rischioso il recupero coattivo; infine non può essere negata la tutela d’urgenza per il decorso del tempo, visto che il danno si può verificare successivamente.
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