Regali rotti o che non piacciono? Ecco cosa si può fare
Sorprese (brutte) sotto l’albero: ci sono garanzie per i consumatori e il diritto di recesso. Ecco i consigli dell’Aduc
Regalo di Natale rotto o non funzionante? Può rovinare il pranzo in famiglia. Scartato un pacco si trova una sorpresa che non piace? Si può sempre restituire al venditore. Ci pensa l’Aduc, associazione dei consumatori a fare il punto sulle possibilità che ogni acquirente ha di far valere i propri diritti in caso di un acquisto non andato a buon fine. E vale anche – forse a maggior ragione – per Natale. Ecco le principali tipologie di reclami esaminate dall’associazione
Regalo non funzionante
Il regalo è difettoso o non corrisponde a quanto descritto nella confezione o nella pubblicità? Vale la garanzia legale valida 2 anni a carico del venditore, che deve ripararlo o sostituirlo entro "tempi congrui", da pattuire con l’acquirente. Le eventuali spese di spedizione, sono a carico del venditore. Oltre a questa c’è anche la Garanzia del produttore: contrattuale, applicabile rispetto a quanto riportato sui fogli allegati all’acquisto.
Regalo indesiderato
C’è il diritto di recesso. Per gli acquisti in presenza, la legge non lo prevede, a meno che non sia stato pattuito al momento dell’acquisto. Per gli acquisti in negozio virtuale o fuori dai locali commerciali si può recedere entro 14 giorni dall’acquisto oppure dal giorno in cui si riceve il bene. Le spese di spedizione sono a carico di chi esercita il recesso.
E se il venditore o produttore non è disponibile?
Occorre intimare il dovuto tramite una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno di messa in mora oppure una Pec e fare una denuncia all’Antitrust per pratica commerciale scorretta. In mancanza di soddisfazione si può ricorrere al giudice di pace.
Cosa fare in caso di venditore o produttore non italiano?
Se sono in un Paese dell’Unione Europea, è come se fosse in Italia (ricordarsi che le Pec però valgono solo in Italia). Col vantaggio che, in mancanza di soddisfazione, c’è una procedura più facile che non quella italiana del giudice.
Se sono in un Paese extra-Ue, verificato che non abbiano un ufficio in Italia o in altro Paese Ue (per cui varrebbe quanto sopra), è più complicato. Vale sempre l’intimazione con raccomandata A/R, ma in mancanza di risposta, pur rivolgendosi al giudice italiano è difficile ottenere giustizia.
Riproduzione riservata © Corriere delle Alpi