Il Tar: i confini tra Veneto e Trentino sulla Marmolada sono corretti

I giudici amministrativi hanno stabilito che la demarcazione tra i comuni di Canazei e Rocca Pietore è quella corretta

Sciatori e turisti sulla terrazza del rifugio in Marmolada
Sciatori e turisti sulla terrazza del rifugio in Marmolada

È corretta l'operazione di tracciamento del confine amministrativo tra i comuni di Canazei  e Rocca Pietore  sulla Marmolada. L'ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza nella quale ha riunito le motivazioni sui ricorsi proposti dal comune di Canazei e dalla Regione Veneto.

La linea di confine tra i due comuni montani è stata al centro di una lunghissima vicenda giudiziale iniziata nel 1973 allorquando il comune di Canazei propose ricorso chiedendo la rettifica dei confini di modo da far ricomprendere l'intero ghiacciaio della Marmolada nel proprio territorio.

Un decreto presidenziale del 1982, su parere conforme del Consiglio di Stato, riconobbe come il confine andasse rettificato "in aderenza alle deliberazioni delle commissioni internazionali del 1911" (quanto il confine rappresentava la frontiera politica internazionale tra il Regno d'Italia e l'Impero austro-ungarico), demandandone l'onere al ministero dell'Interno.

Il decreto presidenziale fu impugnato davanti al Tar; il ricorso fu respinto, con una pronuncia poi confermata in appello.

Nel 2000 il ministero dell'Interno diede mandato all'amministrazione del Catasto e all'Istituto geografico militare di procedere alla corretta delimitazione del confine; in attesa del completamento del complesso iter procedimentale, il comune di Canazei ha presentato un nuovo ricorso contro il silenzio del ministero dell'Interno, su cui il Tar si è pronunciato nel 2019 con una sentenza non definitiva.

Con un unico motivo di ricorso, il comune di Canazei ha evidenziato l'erroneità della linea di confine tracciata dagli organi cartografici, ritenendola contrastante con il dictum del Consiglio di Stato.

Il Tar, premettendo che "trattandosi di una mera operazione materiale, il compito degli organi cartografici è privo di discrezionalità, atteso che non è richiesto di tracciare il più idoneo confine, bensì semplicemente di eseguire il comando cristallizzato nel ricordato decreto presidenziale del 1982", ha ritenuto che "gli scostamenti rispetto alle indicazioni della commissione internazionale del 1911 e dai precedenti cartografici appaiono pienamente legittimi",

"Questo – spiega il Tar –  in quanto operazioni di natura non innovativa dell'ordinamento, bensì meramente correttiva della precedente demarcazione, svolta con più precise ed accurate tecnologie".

La correttezza dell'operazione di tracciamento dei confini tra gli Enti ha determinato quindi il rigetto delle impugnazioni.

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