Class action, oggi si saprà la decisione del giudice

Ieri la discussione dei legali degli ex dipendenti e delle aziende coinvolte L’avvocato Ponticiello: «Il licenziamento è valido se c’è la causa del recesso»
Di Paola Dall’anese

BELLUNO. «Mi metterò fuori da Luxottica per acquisire nuovi mandati da chi viene lasciato a casa».

Questa la dichiarazione conclusiva dell’avvocato Mina Ponticiello al termine della discussione, ieri mattina al tribunale di Belluno, davanti al giudice del lavoro Travia nella causa collettiva contro i licenziamenti di 19 ex lavoratori di Agordo e Pederobba del colosso dell’occhialeria. Presenti anche molti degli ex dipendenti interessati.

Dopo l’udienza del 24 aprile scorso, dove erano state eccepite dai difensori di Luxottica, nonché da quelli delle sei agenzie interinali chiamate in causa, la decadenza dei termini per la presentazione del ricorso (termini che per legge sono fissati a 60 giorni per la messa in mora della ditta e in 180 giorni per il deposito del ricorso), ieri l’avvocato Ponticiello ha presentato le motivazioni per cui il ricorso debba essere ritenuto valido. «I termini dei 60 giorni per la messa in mora sarebbero partiti se ci fosse stata una lettera di licenziamento e soprattutto se fossero stati scritti i motivi del recesso, quest’ultimo elemento imprescindibile, come recita anche il collegato del lavoro. E la motivazione sarebbe stata il rientro dei picchi di lavoro. Luxottica, infatti, aveva assunto i miei assistiti perché doveva far fronte a picchi di lavoro. Se il contratto è cessato, lo si deve imputare al fatto che la motivazione stessa è cessata, e cioè i picchi di lavoro. Nel nostro caso tutti i ricorrenti non sono stati lasciati a casa perché non c’era più bisogno di loro: infatti l’esigenza di far fronte al surplus di lavoro è continuata anche dopo il loro mancato rinnovo, e perdura anche oggi. Lo dimostrano le continue assunzioni che si sono susseguite dal 2010 ad oggi». Ponticiello ha evidenziato quindi come «in realtà Luxottica usa i lavoratori in somministrazione per avere un cuscinetto da utilizzare senza bisogno di collocarli nella pianta organica aziendale. E tutto questo in disprezzo delle esperienze maturate sul campo, alimentando così la precarietà. In effetti», ha fatto notare l’avvocato, «l’unica reale motivazione contraria sollevata dalle parti è la presunta prescrizione per non aver esercitato il diritto di messa in mora nei termini».

Chiamati in causa, gli avvocati di Luxottica, (quelli delle agenzie interinali hanno condiviso il discorso del collega) hanno invece evidenziato come nei contratti di somministrazione sia riportato l’inizio e la fine del rapporto di lavoro e quindi non ci sia bisogno di ulteriori lettere e i 60 giorni per la messa in mora partono dalla data di cessazione del rapporto.

Oggi il giudice farà conoscere la sua decisione: si saprà, quindi, se avrà ritenuta valida la tesi della prescrizione di Luxottica e delle agenzie interinali mettendo la parola fine alla causa, o se riterrà valida la tesi dei ricorrenti e quindi si procederà.

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